01 — Diffusione di immagini senza consenso
La condotta non riguarda solo immagini intime. Comprende anche foto pubbliche, scatti di vita quotidiana, ritratti professionali estratti dai social, immagini rubate dai profili e ricontestualizzate. Quando la pubblicazione avviene in spazi online a finalità sessista o degradante, il danno alla reputazione e alla sicurezza della persona ritratta è amplificato dal pubblico ostile.
L’elemento decisivo è la mancanza di consenso alla diffusione: il fatto che una foto sia stata pubblicata su un profilo personale per amici e familiari non autorizza chiunque a estrarla, condividerla in altri contesti o usarla come materiale di scherno o aggressione.
Casi recenti come il gruppo Facebook “Mia Moglie”, chiuso nel 2025 dopo aver raggiunto quasi 32.000 iscritti che condividevano foto private delle proprie compagne o di altre donne, mostrano come questa pratica sia diventata strutturale e organizzata.
02 — Spazi digitali a finalità sessista
Sono ambienti che istituzionalizzano la violenza e la trasformano in pratica collettiva. Al loro interno la diffusione non consensuale di immagini, gli insulti sessisti, la valutazione del corpo femminile, la condivisione di dati personali non sono incidenti isolati: sono il regolamento del luogo.
L’effetto di questi spazi è duplice. Da un lato producono normalizzazione della violenza: chi vi partecipa percepisce le proprie azioni come accettabili perché condivise. Dall’altro creano meccanismi di reputazione invertita: l’aggressore guadagna status nel gruppo in proporzione alla gravità del materiale che pubblica.
La chiusura di queste piattaforme arriva sempre tardi, dopo che il danno è stato fatto e che migliaia di immagini sono già state copiate e ridistribuite altrove.
32.000 iscritti al gruppo Facebook “Mia Moglie” al momento della rimozione da parte di Meta il 20 agosto 2025. Le indagini della Polizia Postale hanno coinvolto circa 2.800 persone per il gruppo principale e altre 300 per gruppi analoghi.
600.000 accessi giornalieri e 20 milioni di visite totali registrati dal forum Phica.eu prima della chiusura, comunicata dai gestori il 28 agosto 2025. Il sito era attivo dal 2005.
Fonte: Comunicato Meta e dichiarazioni Polizia Postale (agosto 2025)
03 — Hate speech e molestie di genere
L’hate speech di genere ha un obiettivo preciso: silenziare le donne, ridurne la presenza online e disincentivarne l’esposizione pubblica. Colpisce in modo particolarmente intenso giornaliste, politiche, attiviste, accademiche, sportive, creator: ogni donna che occupa uno spazio di parola.
La differenza con gli attacchi rivolti agli uomini è qualitativa, non solo quantitativa: le minacce contro le donne assumono quasi sempre una connotazione sessuale e familiare.
Il fenomeno prende spesso la forma di campagne coordinate, definite gender trolling, in cui più account agiscono in modo organizzato per saturare la presenza online della vittima e renderla insostenibile.
835.857 contenuti social analizzati dall’Istat tra il 1° settembre 2024 e il 30 settembre 2025 sul tema della violenza di genere.
73% delle giornaliste donne ha subito violenza online nello svolgimento del proprio lavoro (UNESCO-ICFJ, 901 intervistate). Il dato sale al 75% nell’aggiornamento 2025.
30% delle giornaliste vittime di violenza online dichiara di essersi autocensurata sui social per evitare ulteriori attacchi (chilling effect).
Fonte: Istat, Terzo report sulla violenza contro le donne veicolata dai social media (2025); UNESCO, The Chilling: A Global Study On Online Violence Against Women Journalists (2022)
04 — Doxxing (pubblicazione di dati personali)
Il doxxing trasforma la rete da spazio di parola in strumento di esposizione fisica: una volta pubblicati i dati di una persona, chiunque può presentarsi sotto casa, telefonare, inviare lettere, contattare il datore di lavoro. È spesso il preludio a forme di violenza fisica o di stalking offline.
Anche quando i dati sono “tecnicamente pubblici”, la loro aggregazione e pubblicazione mirata in un contesto ostile costituisce una condotta autonoma di violenza.
In Italia non esiste un reato specifico di doxxing. La condotta è perseguibile attraverso:
Reg. UE 2016/679 (GDPR) — diffusione non autorizzata di dati personali. Sanzioni fino a 10 milioni di euro o 2% del fatturato annuo mondiale.
Artt. 167 e 167-bis Codice Privacy — trattamento illecito di dati. Reclusione da sei mesi a tre anni.
Art. 612-bis c.p. — atti persecutori, quando il doxxing è funzionale a una condotta di stalking. Reclusione da uno a sei anni e sei mesi.
05 — Riprese non consensuali in contesti privati e pubblici
Comprende fenomeni distinti che condividono la stessa radice: l’idea che il corpo delle donne sia disponibile allo sguardo e alla documentazione altrui senza che sia necessario chiedere.
Nello spazio pubblico include l’upskirting, il downblousing, le riprese in spiaggia o in palestra, le foto nei mezzi di trasporto. In contesti privati comprende le riprese durante rapporti sessuali, in momenti di intimità, in situazioni di vulnerabilità.
Anche quando non viene mai diffuso, l’atto stesso della ripresa non consensuale è una violazione della libertà personale e della riservatezza.
In Italia non esiste un reato specifico che punisca l’upskirting o le riprese non consensuali del corpo in spazi pubblici — una lacuna normativa rispetto a paesi come Regno Unito, Germania e Francia.
Art. 615-bis c.p. — interferenze illecite nella vita privata. Reclusione da sei mesi a quattro anni per riprese in luoghi di privata dimora. Non si applica alle riprese in luoghi pubblici.
Art. 612-ter c.p. — diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite, anche se realizzate in luoghi pubblici.
Art. 600-ter c.p. — pornografia minorile, se la persona ripresa è minorenne.
06 — Diffusione non consensuale di immagini intime (revenge porn)
È una delle forme più documentate e devastanti di violenza digitale di genere. Colpisce in modo sproporzionato le donne ed è usata come punizione, vendetta o strumento di controllo, tipicamente da ex partner ma anche da conoscenti o sconosciuti.
Il termine “revenge porn” è fuorviante: presuppone una “vendetta” e una componente “pornografica” che mascherano la responsabilità dell’aggressore. La definizione corretta è diffusione non consensuale di immagini intime.
Comprende anche immagini create consensualmente in un contesto di fiducia, registrazioni di videochiamate intime, screenshot di chat private, materiale ottenuto sotto pressione.
Art. 612-ter c.p. — introdotto dalla legge n. 69/2019 (“Codice Rosso”). Reclusione da uno a sei anni e multa da 5.000 a 15.000 euro, aumentata se il fatto è commesso dal coniuge o ex partner o tramite strumenti informatici.
07 — Deepfake e manipolazione digitale
I deepfake colpiscono in modo radicalmente sproporzionato le donne. Basta una foto pubblica del volto per generare materiale falso indistinguibile dal reale.
Il danno è duplice: c’è un danno immediato (umiliazione, ansia, ricatto, perdita di reputazione professionale) e un danno strutturale: l’esistenza stessa della tecnologia mette ogni donna in condizione di ricatto potenziale, anche chi non ha mai prodotto materiale intimo.
90-95% dei video deepfake online sono pornografia non consensuale (Sensity AI, monitoraggio dal 2018).
98% di tutti i video deepfake online sono pornografici; il 99% delle vittime è donna (State of Deepfakes 2023).
Quadro normativo
Dal 10 ottobre 2025 l’Italia ha introdotto l’art. 612-quater c.p. (“Illecita diffusione di contenuti generati o manipolati artificialmente”), che punisce con la reclusione da uno a cinque anni chi diffonde immagini, video o suoni falsi generati con sistemi di intelligenza artificiale.
Fonte: Sensity AI; Home Security Heroes, State of Deepfakes 2023; Legge 132/2025, G.U. n. 223 del 25/09/2025
08 — Ricezione di materiale intimo non richiesto (cyberflashing)
Spesso minimizzato come “scherzo” o “gesto di apprezzamento”, il cyberflashing è una forma di molestia sessuale. Comprende l’invio di foto di genitali tramite messaggi privati, AirDrop, Bluetooth, app di incontri, commenti su social media.
La ricezione produce effetti documentati di ansia, senso di violazione, riduzione dell’uso degli spazi digitali.
53% delle donne tra i 18 e i 29 anni negli Stati Uniti ha ricevuto immagini sessuali non richieste (Pew Research Center, 2017). Tra le donne 18-34 anni che usano app di incontri, la percentuale sale al 57%.
Dal 31 gennaio 2024 nel Regno Unito è in vigore un reato specifico di cyberflashing (Online Safety Act 2023), con pena fino a 2 anni di reclusione. La prima condanna è arrivata nel marzo 2024.
In Italia non esiste ancora un reato specifico.
Fonte: Pew Research Center, Online Harassment 2017; Online Safety Act 2023
09 — Azioni online ripetute e non desiderate
È una forma di molestia spesso minimizzata perché “non si tratta di insulti”. Ma la reiterazione di un comportamento non desiderato, anche se nei singoli atti appare innocuo, costituisce violenza: limita la libertà della persona, la costringe a difendersi, produce ansia e senso di accerchiamento.
Un punto cruciale del consenso digitale è qui: il silenzio non è un sì. Il blocco, la mancata accettazione di una richiesta sono già una risposta. Insistere è una scelta consapevole di ignorare quella risposta.
Quando la condotta diventa sistematica e produce ansia o paura nella vittima, può configurare il reato di atti persecutori (art. 612-bis c.p.) anche nella sua declinazione digitale (cyberstalking).
10 — Sessualizzazione e commenti sul corpo
Non è “opinione”. Non è “complimento”. È una forma sistemica di violenza che riconduce le donne al loro corpo indipendentemente dal contesto in cui si esprimono.
Comprende il body shaming (giudizi negativi sull’aspetto fisico), lo slut shaming (giudizi sulla presunta vita sessuale), il catcalling digitale. Tutte e tre le forme hanno la stessa funzione: ridurre la persona al suo corpo e disciplinarla pubblicamente.
L’effetto cumulato è documentato: induce molte donne all’autocensura, alla rimozione di foto, all’abbandono di alcune piattaforme.
52% dei giovani italiani under 26 dichiara di aver subito catcalling. Il dato disaggregato per genere mostra: 67% delle ragazze contro il 6% dei ragazzi. Tra le persone non binarie la percentuale sale al 66%.
63% delle persone vittime di violenza dichiara come principale conseguenza la perdita di autostima, sicurezza e fiducia negli altri.
Fonte: Osservatorio Indifesa 2025, Terre des Hommes & Scomodo, indagine su oltre 2.700 ragazzi e ragazze under 26 in Italia (febbraio 2025)
11 — Cyberstalking
Il cyberstalking è la forma persistente e pervasiva del controllo. Comprende il monitoraggio costante degli account social, la creazione di profili falsi per aggirare il blocco, la sorveglianza tramite app installate sullo smartphone (stalkerware), il contatto con amici, familiari e colleghi della vittima.
È particolarmente grave perché produce un senso di accerchiamento totale: la vittima non ha luoghi sicuri, nemmeno la propria casa. Il cyberstalking risulta essere uno dei principali precursori della violenza fisica: molti femminicidi sono preceduti da fasi prolungate di stalking digitale.
14% degli italiani dichiara di aver subito cyberstalking (Rapporto Eurispes 2024). La percentuale sale a oltre il 20% nella fascia d’età 18-34 anni.
Le donne subiscono atti persecutori tre volte più spesso degli uomini (14% contro 4,5%).
7 donne su 10 vittime di cyberstalking in Europa sono anche vittime di almeno una forma di violenza fisica o sessuale da parte di un partner intimo (EIGE).
Solo il 13,7% delle vittime di stalking denuncia: l’86,3% dei casi resta sommerso (Eurispes 2021).
Quadro normativo
Art. 612-bis c.p. — atti persecutori, applicabile anche alle condotte realizzate con strumenti telematici. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge o ex partner.
Fonte: Rapporto Eurispes 2021 e 2024; European Institute for Gender Equality (EIGE)
12 — Sextortion (estorsione sessuale)
La sextortion ha dinamiche tipiche: contatto iniziale su social o app di incontri, costruzione di un rapporto di fiducia, induzione a scambiare materiale intimo, passaggio repentino al ricatto. Negli ultimi anni le organizzazioni che gestiscono sextortion operano da remoto contro centinaia di vittime contemporaneamente.
Colpisce sia adulti sia minori. La leva fondamentale del ricatto è la vergogna e la paura del giudizio sociale. Le forze dell’ordine raccomandano di non pagare mai, di interrompere ogni contatto, conservare le prove e denunciare immediatamente alla Polizia Postale.
Quando la vittima è minorenne, la richiesta è spesso di ulteriore materiale a sfondo sessuale, configurando i reati di:
Art. 600-ter c.p. — pornografia minorile
Art. 609-undecies c.p. — adescamento di minori
13 — Cyberdating violence (violenza digitale nelle relazioni)
È una forma di violenza particolarmente diffusa tra adolescenti e giovani adulti. Si manifesta attraverso il controllo costante degli account del partner, la richiesta della password del cellulare, il monitoraggio della geolocalizzazione, l’imposizione di rispondere immediatamente ai messaggi.
Spesso questi comportamenti vengono presentati come “prova d’amore” o “gelosia normale”, mentre costituiscono il fondamento delle dinamiche di controllo coercitivo identificate come fattore di rischio principale per l’escalation verso violenze più gravi.
22% dei giovani italiani under 26 non vede problemi nel fatto che il/la partner controlli il proprio cellulare. Solo il 75,6% considera questo gesto una forma di controllo inaccettabile.
La percezione cambia con l’età: il dato sale al 32% nella fascia 15-19 anni e al 36% tra gli under 14.
Tra i ragazzi maschi under 26, il 30% non vede problemi nel controllo del cellulare, e un ulteriore 5,5% lo considera addirittura una forma di rispetto. Tra le ragazze, l’80% lo considera inaccettabile.
Fonte: Osservatorio Indifesa 2025, Terre des Hommes & Scomodo (febbraio 2025)
14 — Gaslighting digitale e manipolazione psicologica
Comprende la modifica o la cancellazione di messaggi inviati per poi negare di averli scritti, lo screenshot manipolato delle conversazioni, la riscrittura della storia della relazione tramite social, la creazione di una narrazione pubblica della vittima come “instabile”, “esagerata”, “matta”.
È una forma di violenza particolarmente difficile da nominare e denunciare, perché l’effetto è proprio quello di far perdere alla vittima la fiducia nei propri ricordi e nelle proprie percezioni. È documentata sia all’interno di relazioni di coppia, sia in dinamiche di mobbing digitale, sia in campagne pubbliche contro donne esposte.
Negli ultimi anni l’Istat ha registrato l’emergere di discussioni esplicite sul gaslighting nei dibattiti social, segno di una progressiva acquisizione di consapevolezza. Riconoscere il fenomeno e dargli un nome è il primo passo per uscirne.
15 — Violenza sessuale facilitata dalla tecnologia
È la forma più grave del continuum tra online e offline. Comprende stupri pianificati e organizzati attraverso piattaforme digitali, riprese coercitive durante l’aggressione, distribuzione del materiale in gruppi e forum dedicati.
Il caso Pelicot in Francia (2024) ha reso visibile su scala internazionale la dimensione organizzata di queste pratiche: un marito ha reclutato online per dieci anni decine di uomini invitandoli a violentare la moglie sedata, in un meccanismo che senza le piattaforme digitali sarebbe stato impossibile organizzare.
In Italia, l’Istat ha rilevato per la prima volta nel 2025 una forma specifica di stupro che riguarda l’1% delle donne: quella subita in condizione di incapacità di rifiutare o resistere perché drogate o sotto effetto di alcol.
La Commissione bicamerale femminicidio ha approvato nel 2025 una relazione specifica sulla dimensione digitale della violenza maschile.